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Lupo, il Consiglio di Stato dà ragione alla Provincia: l'abbattimento era legittimo
I giudici confermano il decreto della Provincia: l'intervento sul branco era idoneo e necessario

Aveva ragione la Provincia a ordinare l'abbattimento dei lupi? Sì, secondo il Consiglio di Stato, che ha ora confermato la legittimità del decreto presidenziale con cui era stata autorizzata la soppressione di due esemplari del branco responsabile di gravi predazioni nelle montagne trentine.
L'intervento era stato eseguito dal Corpo forestale del Trentino il 29 settembre dello scorso anno e aveva portato all'abbattimento di un esemplare. Una decisione che aveva acceso il dibattito tra chi difende la presenza del lupo e chi chiede tutela delle attività economiche e della presenza dell'uomo in montagna.
Cosa dice la pronuncia
Il Collegio ha ritenuto che l'abbattimento fosse idoneo e necessario, riconoscendo che la Provincia ha operato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di precauzione, oltre che della normativa nazionale ed europea e delle condizioni previste dalla Direttiva Habitat per le deroghe al regime di protezione del lupo.
Il Consiglio di Stato ha anche confermato che le istituzioni possono intervenire per garantire la salvaguardia delle attività economiche e della presenza dell'uomo nelle montagne, proprio come è avvenuto con l'intervento del Corpo forestale.
Il perimetro dell'intervento
Un passaggio rilevante della pronuncia riguarda la scelta della Provincia di individuare come obiettivo l'intero branco responsabile delle predazioni e non un singolo esemplare. Secondo i giudici questa impostazione rappresenta la misura più mirata e meno estesa possibile, perché corrisponde esattamente al perimetro del problema da risolvere, senza profili di illogicità o contraddittorietà.
Gli abbattimenti selettivi, inoltre, hanno una finalità primaria: contenere il ripetersi dei gravi danni già verificatisi causati dal branco. L'effetto di condizionamento comportamentale — cioè la modificazione delle abitudini degli altri esemplari — è considerato solo un effetto aggiuntivo eventuale, non il obiettivo principale dell'intervento.




